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ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
per il coordinamento e l'integrazione
dei servizi di cui alla Legge n. 104/92
Testo
elaborato dal Gruppo di lavoro Interistituzionale
Provinciale (GLIP)
ai sensi
della Legge n. 104/92, art. 15.
Piacenza, 29 novembre 2002
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PREMESSA
PARTE 1
- INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA
LEGGE 104/92
PARTE 2
- LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 104/92
2.1. - DIAGNOSI FUNZIONALE
2.2. - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
2.3. - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
PARTE 3
- ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
PARTE 4
- RISORSE PROFESSIONALI
4.1
- PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO DI SOSTEGNO
4.2. PERSONALE ASSISTENZIALE
PARTE 5
– CONTINUITA’, NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO E NUOVO OBBLIGO
FORMATIVO
PARTE 6
- PERCORSI DI ALTERNANZA TRA LA SCUOLA E IL LAVORO
PARTE 7
- CENTRI RISORSE PER L’INTEGRAZIONE
PARTE 8
- MONITORAGGIO E VIGILANZA
ALLEGATI
-
MODELLO S
(RICHIESTA DI OSSERVAZIONE/CONSULENZA)
-
MODELLO PER LA
DICHIARAZIONE DI INDIVIDUAZIONE
-
ELENCO DEI CONTENUTI
MINIMI PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI
FUNZIONALE
-
MODELLO PER IL PROFILO
DINAMICO FUNZIONALE
-
MODELLO PER IL PIANO
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
COMPRENSIVO DELLA
PROGETTAZIONE
EDUCATIVO-DIDATTICA (5 BIS)
-
SCADENZIARIO
PREMESSA
1. FINALITÀ ' DELL 'ACCORDO
Il
presente Accordo di programma :
- aggiorna il testo
dell'Accordo provinciale precedente, adeguandolo
allo sviluppo della normativa e alla riforma del
sistema nazionale di istruzione nel frattempo
intervenuta;1
- conferma la
finalità generale propria del documento precedente:
garantire tutte le condizioni operative e gli
impegni per la più efficace integrazione scolastica
degli alunni censiti ai sensi dell'art.3 della L.104/'92.
Il
perseguimento non rinunciabile e determinato di tale
finalità è operato attraverso la collaborazione
intenzionale, puntuale e verifìcata di tutti gli Enti,
pubblici e non, corresponsabili dei processi di
integrazione.
Il
presente Accordo vuole essere lo strumento operativo,
analitico e formale di questa collaborazione
intenzionale.
In quanto
tale, esso si pone anche come quadro di riferimento per
consolidare e rimotivare la cultura dell'accoglienza
nella scuola di tutti e di ciascuno, privilegiando in
particolare gli alunni che vivono una condizione
personale di segnalata difficoltà.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le
disposizioni e gli impegni contenuti in questo Accordo
si applicano alle Scuole per l'infanzia, alle Scuole
elementari, medie e superiori, statali e paritarie del
territorio provinciale. Nei predetti ambiti e istituti
di formazione, l'Accordo vuole garantire l'efficacia del
diritto all'educazione e all'apprendimento per tutti gli
alunni di cui sopra.
3. DESTINATARI
I primi
destinatari dell'Accordo sono gli Enti sottoscrittori,
con vincolo di obbligo per gli impegni in esso
sottoscritti.
In senso
sostanziale, l'Accordo è destinato a tutti gli operatori
scolastici, sanitari e sociali, a tutte le famiglie, in
quanto soggetti attivi e decisivi nel garantire
l'efficacia dei percorsi di integrazione.
DURATA
Il
presente Accordo ha validità triennale dalla data di
sottoscrizione.
PARTE 1 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO
COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE 104/92
Relativamente a questo adempimento:
A.
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (UNITA’ OPERATIVA DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PSICOLOGIA E RIABILITAZIONE
DELL'ETA’ EVOLUTIVA)
assume
i seguenti impegni:
- individua gli
alunni che si trovano nella situazione di cui agli
artt. 3, 4, 12 della legge n. 104/92 e redige la
dichiarazione di individuazione. Tale dichiarazione
:
- viene redatta su
Modello 2 allegato al presente Accordo, a
seguito di una richiesta della famiglia dell'alunno,
al termine di percorsi di osservazione o diagnostici
necessari;
- viene consegnata
alla famiglia che avrà cura di presentarla alla
scuola.
In
qualsiasi momento del percorso scolastico dell'alunno,
1' Azienda Sanitaria Locale, sentita la famiglia, potrà
redigere una comunicazione scritta con la quale notifica
alla scuola, attraverso la famiglia, la cancellazione
della dichiarazione di individuazione dell'alunno come
persona di cui all'art. 3 della legge n. 104/92.
B.
DIRITTO DELLA FAMIGLIA DI AVVALERSI DI SPECIALISTI
PRIVATI
Per i
casi che presentano una documentazione prodotta da altri
servizi o centri, sia pubblici che privati accreditati,
il servizio territoriale ASL provvede alla trasmissione
della certificazione di persona con handicap, lasciando
la responsabilità degli interventi connessi ai servizi o
centri di riferimento.
Per la
gestione del caso, il servizio territoriale interverrà
solo su richiesta della famiglia qualora si attivi una
collaborazione tra i centri di cui sopra e il servizio
territoriale stesso.
Se la
famiglia non intende avvalersi delle prestazioni
terapeutiche della Azienda Sanitaria Locale, dovrà
comunque garantire le condizioni affinché lo specialista
che segue l'alunno presti la propria collaborazione e
consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato.
C. LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni :
II
dirigente scolastico:
- attiva, con il
consenso della famiglia, la procedura di
osservazione e di diagnosi approfondita presso i
servizi ASL, sulla base di una proposta formulata
dal Consiglio di classe a seguito della rilevazione
di specifici problemi di apprendimento e/o
comportamento. L’attivazione della procedura è fatta
utilizzando il Modello S allegato (Allegato
1);
- in caso di esito
negativo della procedura di osservazione e diagnosi,
riceve comunicazione scritta dal Referente dell’ASL;
- fornisce alle
famiglie interessate tutte le informazioni
necessarie affinché possano accedere alle
provvidenze previste dalla Legge 104/92;
- con il ricevimento
della certificazione rilasciata dall'Azienda
Sanitaria Locale, prende ufficialmente atto della
presenza di un alunno in situazione di handicap e si
attiva per predisporre quanto necessario per l’
accoglienza e la frequenza;
- organizza un
incontro con la famiglia al fine di avviare la
collaborazione e di ampliare le conoscenze
riguardanti l'alunno anche in ambiti extra
scolastici: contatta il Comune interessato nei casi
in cui sia segnalata l'esigenza di personale
assistenziale specialistico.
PARTE 2 - LA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE 104/92
2.1.
- DIAGNOSI FUNZIONALE
Relativamente a questo adempimento:
A.
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (UNITA’ OPERATIVA DI
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE, PSICOLOGIA E RIABILITAZIONE DELL'ETÀ
EVOLUTIVA) assume i seguenti impegni:
- compila la
Diagnosi Funzionale, utilizzando l'elenco dei
contenuti minimi allegato al presente Accordo (Allegato
3), entro l'inizio dell'anno scolastico di prima
frequenza o entro due mesi dalla dichiarazione di
individuazione;
- aggiorna,
informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad
ogni passaggio di grado scolastico. L’aggiornamento,
se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque
momento del percorso scolastico dell' alunno.
B. LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE si assumono i seguenti impegni :
- acquisiscono la
diagnosi funzionale agli Atti e tengono conto delle
informazioni in essa contenute per l'organizzazione
e la predisposizione dei percorsi di integrazione.
2.2.
- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Relativamente a
questo adempimento :
- L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni :
All’inizio del percorso scolastico o nell’anno della
prima segnalazione dell’alunno in situazione di
handicap, l’ASL trasmette alla scuola la
documentazione predisposta per i minori in oggetto
(dichiarazione di individuazione, diagnosi
funzionale) permettendo in tal modo agli insegnanti
di integrare le proprie osservazioni con i dati
tecnico-sanitari dell’equipe socio-sanitaria.
- Le ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni :
nel periodo settembre – novembre di ogni anno
scolastico, il team docente programma le attività di
osservazione delle relazioni e delle competenze
dell’alunno, utilizzando tutte le informazioni a
disposizione (sanitarie, familiari,
extrascolastiche) e in propria autonomia.
Al
termine di tale periodo di osservazione il team docente,
in collaborazione con il referente A.U.S.L., con la
famiglia ed il docente di sostegno, redige in forma
scritta utilizzando il Modello allegato (Allegato 4),
il Profilo Dinamico Funzionale. Tale
documentazione è funzionale al successivo incontro con
gli operatori ASL, con il personale assistenziale, di
base e specialistico, e con i genitori, per la
definizione del PEI.
L’
approvazione del Profilo Dinamico Funzionale è
contestuale alla collegiale approvazione del PEI.
Il
Profilo è firmato dal Coordinatore del Consiglio di
classe, dal Docente di sostegno, dal Referente ASL e
dalla famiglia. Esso viene aggiornato a conclusione
della scuola dell’infanzia, elementare e media.
L’aggiornamento , se opportuno, è effettuato in
qualsiasi momento del percorso scolastico.
2.3. - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Relativamente a questo
adempimento:
A LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
II Dirigente Scolastico
:
- assicura che il
team docente, sulla base anche delle informazioni
avute dal Referente ASL, dal personale assistenziale
di base e specialistico, e dalla famiglia, elabori e
verifichi, nei tempi concordati (quadrimestre o
bimestre), il Piano Educativo Individualizzato
(d’ora innanzi PEI), secondo il modello allegato (Allegato
5);
- sollecita il team
docente affinché il PEI abbia le caratteristiche di
un vero progetto integrato, che tenga conto delle
risorse esterne alla scuola, della collaborazione
degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, del
parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, del
personale assistenziale e di eventuali associazioni
di volontariato;
- assicura che il
PEI abbia i necessari collegamenti :
- con il Piano
dell'offerta formativa dell'Istituto, nell'ottica di
un disegno complessivo e coerente con le scelte
educative, didattiche e organizzative della scuola;
- con la
programmazione didattico-educativa di classe, della
quale costituisce parte integrante e variabile
personalizzata.
IL PEI è firmato dal
Coordinatore del Consiglio di classe, dal Docente di
sostegno, dal Referente ASL e dalla famiglia.
B. L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE,
PSICOLOGIA E
RIABILITAZIONE DELL'ETÀ EVOLUTIVA)
assume
i seguenti impegni:
- partecipa alle
riunioni scolastiche in cui si predispone e verifica
il PEI, portando il proprio contributo e
collaborando con la scuola e la famiglia per la sua
realizzazione, illustrando anche i tempi e le
modalità di svolgimento degli interventi terapeutici
e riabilitativi di cui l'alunno può avere bisogno.
- Partecipa alla
elaborazione di un progetto unitario di integrazione
dell'alunno in situazione di handicap, che allarghi
al territorio il lavoro compiuto all'interno della
scuola, favorendo la fruizione delle risorse del
territorio.
- Gli incontri di
lavoro tra gli operatori Azienda Sanitaria Locale e
la scuola si configurano nel numero minimo di due
per ogni anno scolastico ad eccezione per gli alunni
certificati per la prima volta o trasferiti da altra
provincia, per i quali verranno concordate, con il
Capo d’Istituto, modalità particolari, al fine della
più approfondita conoscenza .
- L’ASL garantisce
le proprie prestazioni in modo uniforme sul
territorio di competenza.
C. LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Le amministrazioni
comunali:
- partecipano
all’elaborazione e alla verifica del PEI nel caso di
interventi che investono le competenze dell’Ente;
- assicurano il
personale di competenza, adeguatamente preparato,
addetto all’assistenza specialistica, sulla base di
un progetto individuale predisposto dalle singole
scuole in cui siano definiti compiti e modalità di
intervento delle figure educative e assistenziali2
;
- realizzano in modo
coordinato, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche
e l'Amministrazione Provinciale, gli interventi di
diritto allo studio ex L.R. 26/01 regolati dagli
indirizzi regionali;
- garantiscono la
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, nel
rispetto delle reciproche competenze, per la
realizzazione di esperienze integrate
scuola/territorio;
-
procedono all'eliminazione progressiva delle
barriere architettoniche negli edifici scolastici di
competenza secondo un piano graduale di interventi.
Gli Enti Locali intervengono comunque ogni qualvolta
si verifìchi un reale impedimento di accesso agli
edifìci scolastici;
- predispongono
adeguati servizi di trasporto per la frequenza
scolastica e per esigenze connesse con la
riabilitazione degli alunni in situazione di
handicap;
- concorrono alla
fornitura alle scuole di attrezzature e ausili
specifici per interventi didattici particolarmente
mirati e personalizzati. In questa materia le
decisioni degli Enti Locali fanno seguito a precise
richieste avanzate dal Gruppo di lavoro costituito
presso ogni Circolo o Istituto. Gli Enti Locali e l'ASL
si terranno annualmente informati dei fondi erogati
alle scuole per la parte propria e destinati
all'acquisto di attrezzature e ausili di sostegno
alla integrazione. I Comuni possono inoltre
prevedere l'assegnazione di personale educativo e/o
di operatori specializzati sulla base di progetti
integrati, qualora se ne ravvisi l'esigenza, e
comunque nei limiti delle risorse disponibili
3
D. L' AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
L'Amministrazione Provinciale, nell'ambito degli
interventi che le norme vigenti pongono a suo carico, si
impegna a:
- procedere,
attraverso l'eliminazione delle barriere
architettoniche, al progressivo miglioramento
dell'accessibilità degli edifici scolastici di
propria competenza da parte degli alunni in
situazione di handicap;
- programmare in
modo coordinato con gli Enti Locali e le Istituzioni
Scolastiche gli interventi di diritto allo studio di
cui alla L.R.26/2001 regolati dagli indirizzi
regionali;
- garantire la
collaborazione con l'Amministrazione scolastica ed i
Comuni, nel rispetto delle proprie competenze,
relativamente all'orientamento scolastico e
professionale degli alunni in situazione di
handicap, con particolare attenzione alle loro
esigenze, al coinvolgimento delle famiglie e degli
operatori sanitari che concorrono alla realizzazione
del Programma educativo individualizzato;
- garantire,
attraverso il sistema provinciale degli Enti di
Formazione accreditati, i necessari interventi di
formazione professionale (nuovo obbligo formativo) e
transizione al lavoro degli alunni in situazione di
handicap anche attraverso la sperimentazione di
nuove forme di integrazione tra scuola e formazione
professionale, nel rispetto della normativa vigente;
- favorire la
frequenza da parte di alunni portatori di handicap
alle attività programmate in collaborazione con il
sistema scolastico garantendo l'effettiva
integrazione e fruizione dei percorsi formativi;
- attivare tutte le
possibili azioni mirate a garantire il completamento
del percorso scolastico intrapreso dall'alunno
portatore di handicap al fine di evitare il fenomeno
della dispersione scolastica;
- garantire alle
famiglie tutte le informazioni utili al fine di
renderli partecipi delle opportunità, delle
iniziative e degli interventi di competenza che sono
attivati a favore di alunni portatori di handicap.
PARTE 3 - ORGANIZZAZIONE
DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AUTONOME
A. LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
II Dirigente
Scolastico:
- assicura che,
nell'esercizio dell'autonomia scolastica, come
espressa nel Piano dell'Offerta Formativa, la
flessibilità organizzativa e didattica
(articolazione dei gruppi e delle classi/moduli
curricolari, flessibilità del tempo scuola ) e la
corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche
nella predisposizione del Piano dell'Offerta
Formativa siano indirizzate a promuovere e garantire
i processi di integrazione scolastica e la
personalizzazione dei processi di
insegnamento-apprendimento di tutti gli alunni, con
particolare riguardo a coloro che si trovano in
situazione di handicap;
- assicura che nella
predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa
siano esplicitati i percorsi e i progetti
d'integrazione d'Istituto relativi agli alunni in
situazione di handicap, in coerenza con il disegno
complessivo delle scelte educative della scuola;
- assicura altresì
che, all'interno di un quadro organico delle risorse
materiali e finanziarie presenti nell'Istituto,
vengano individuate le modalità migliori di utilizzo
delle medesime ai fini della realizzazione dei
percorsi di integrazione e le ulteriori esigenze di
attrezzature tecniche, di locali attrezzati, di
sussidi, necessari per sostenere tali percorsi;
- assicura che nel
quadro della dotazione finanziaria complessiva
dell'Istituto sia previsto l'utilizzo di risorse per
l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro
strumento legato alle attività didattiche e di
laboratorio che si svolgano nell'ambito scolastico
relativamente ai percorsi di integrazione attivati;
- assicura che si
costituisca ed operi all'interno dell'Istituto il
Gruppo di lavoro per l'integrazione, delle
cui proposte si tiene conto nell'elaborare il
Piano dell'Offerta Formativa;
- assicura la
predisposizione dei progetti individuali in cui
siano definiti compiti e modalità di impiego delle
figure educative ed assistenziali necessarie;
- assicura un
utilizzo del personale in servizio nell'Istituto
(docente, ATA, assistenziale) secondo criteri di
funzionalità pedagogica e didattica4;
- organizza le
riunioni di lavoro comune per l’approvazione dei
documenti previsti, concordando le date, gli orari,
la sede e l’ordine del giorno con il Referente ASL.
B.
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
PSICOLOGIA E RIABILITAZIONE DELL'ETÀ EVOLUTIVA) assume i
seguenti impegni:
- fornisce adeguata
consulenza e collaborazione, durante gli incontri di
lavoro previsti, per facilitare la formazione di
gruppi di lavoro e di attività nella classe,
focalizzando in tal senso le esigenze dell'alunno;
- assicura la
collaborazione, durante gli incontri di lavoro
previsti, per la individuazione di luoghi, spazi,
attività idonee alla fattibilità di percorsi
proposti dalla scuola;
- fornisce
indicazioni, in modo coordinato e integrato con
l'istituzione scolastica, per l'acquisto e la
fornitura di attrezzature ed ausili tecnici
necessari alla realizzazione dei progetti
d'integrazione scolastica
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
concorrono, per quanto
di propria competenza, secondo gli impegni assunti e di
cui alla Parte 2 - Piano Educativo Individualizzato -
punto 2.3, lettere C e D.
PARTE 4 - RISORSE PROFESSIONALI
4.1 - PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO
DI SOSTEGNO
A L'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA PROVINCIALE (Centro Servizi Amministrativi,
C.S.A.) assume i seguenti impegni:
tramite
il Gruppo di Lavoro Provinciale per l'integrazione (G.L.H.)
5:
- analizza le
richieste documentate o i PEI presentati dalle
Istituzioni Scolastiche e propone alla Direzione
Scolastica Regionale il piano di riparto delle
risorse professionali disponibili;
- promuove
iniziative provinciali ( seminari, convegni, corsi
di alta qualificazione) che realizzino la cultura
dell'integrazione.
B LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
II Dirigente Scolastico
:
- entro il termine
di definizione dell'organico (normalmente il mese di
marzo) presenta al GLH le richieste documentate o i
PEI in ordine al fabbisogno di docenti di sostegno e
di personale assistenziale per l'anno scolastico
successivo;
- ricevuta
comunicazione del contingente assegnato di docenti
di sostegno e di personale assistenziale, procede
alla ripartizione delle risorse tra le classi
coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi
delle proposte dei docenti del Gruppo di studio e di
lavoro6, sentito il parere del Collegio
Docenti, in un quadro organico e coerente di
utilizzo del personale;
- assicura che
all'interno del piano di formazione d'Istituto siano
previsti momenti di formazione, di ricerca-azione,
di riflessione, che favoriscano lo sviluppo di
competenze specifiche relative all'integrazione;
C
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE :
collabora con l'istituzione scolastica per la formazione
del personale, mettendo a disposizione le proprie
competenze e professionalità.
4.2.
PERSONALE ASSISTENZIALE
A.
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Si impegna a favorire
l'accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di
finanziamento disponibili.
Considera prioritari
gli interventi e i progetti rientranti nel presente
Accordo per quanto riguarda la ripartizione dei fondi
del diritto allo studio. La sottoscrizione dell'Accordo
di programma è, per i Comuni, condizione indispensabile
per l’accesso ai fondi.
B. L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE del comune di residenza dell'alunno si impegna
a :
fornire
il personale assistenziale specialistico, tenuto conto
del progetto individuale7, e della
valutazione finale del PEI.
Può realizzare
iniziative di aggiornamento e riqualificazione del
personale assistenziale, anche con gli operatori delle
altre istituzioni.
C. LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
II Dirigente Scolastico
:
- Si impegna a
garantire l’assistenza di competenza, sulla base del
PEI, in applicazione di quanto stabilito dal
CCNL del Comparto e dal protocollo d’intesa tra il
MIUR, l’ANCI, l’UPI, UNCEM e OOSS del 13 settembre
2000 8
- segnala alle
competenti Amministrazioni Comunali, entro il mese
di marzo di ciascun anno, il fabbisogno di personale
assistenziale specialistico attraverso i progetti
individuali di cui al paragrafo B.
PARTE
5 – CONTINUITA’, NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO E NUOVO
OBBLIGO FORMATIVO
A.
L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE, in accordo con
la Provincia:
- promuove appositi
incontri tra le Istituzioni Scolastiche e i Centri
di Formazione Professionale, al fine di realizzare
percorsi integrati di istruzione e formazione;
- promuove appositi
incontri di informazione e orientamento, da
svolgersi entro il mese di dicembre di ciascun anno,
rivolto agli studenti soggetti all'obbligo
formativo.
B. LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
Continuità
I Dirigenti delle scuole interessate al passaggio
danno corso, previa intesa anche con i docenti
interessati, alle forme obbligatorie di incontri e
di consultazione tra il personale delle rispettive
scuole e la famiglia, previste dall’art. 14 della
Legge 104/92, al fine di predisporre le condizioni
più favorevoli ad un percorso scolastico unitario e
coerente. Nel passaggio dalla scuola media inferiore
a quella superiore, il Dirigente della scuola di
provenienza trasmette alla scuola di destinazione:
- copia
integrale del PEI corredato di documentazione
didattica significativa ai fini della redazione
del nuovo PEI;
- la relazione
finale valutativa del PEI.
Accoglienza
Nel corso del primo anno della scuola superiore, i
consigli di classe, che accolgono studenti in
situazione di handicap, programmano, realizzano e
verifìcano specifiche azioni di continuità e di
orientamento, al fine di facilitare l'integrazione e
motivare e sostenere la prosecuzione del percorso
formativo;
Programmazione Educativa
Individualizzata
Nella definizione del Piano Educativo
Individualizzato, prima della fine del percorso
scolastico obbligatorio (obbligo scolastico), il
consiglio di classe delinea possibili ipotesi del
successivo percorso formativo ( proseguimento
nell'istituzione scolastica fino all'acquisizione
del titolo, all'acquisizione di crediti formativi,
inserimento nell'apprendistato, passaggio alla
Formazione professionale.... ...), in accordo con la
famiglia, con lo studente stesso e con rapporto
della consulenza del referente dell'ASL;
Percorsi Didattici Integrati con
il Sistema della Formazione Professionale
II Dirigente Scolastico qualora la Programmazione
Educativa Individualizzata lo preveda, stipula
apposite convenzioni con i Centri di Formazione
Professionale per la realizzazione di percorsi
didattici integrati;
Orientamento alla scelta dei
percorsi successivi alla frequenza scolastica
I Consigli di Classe progettano, realizzano e
verificano percorsi di orientamento in uscita dalla
scuola secondaria inferiore e superiore, in accordo
con lo studente e la sua famiglia, con la
collaborazione degli operatori dell’Azienda
Sanitaria Locale e avvalendosi del servizio
provinciale per l’impiego e del servizio di
orientamento della Amministrazione Provinciale;
Supporto all’integrazione nella
scuola secondaria superiore
(la figura del Tutor) Il Consiglio di classe, al
fine di migliorare l’integrazione scolastica e
sociale dello studente in situazione di handicap,
formula, sentiti lo studente e la sua famiglia, un
progetto , integrato nel PEI, che preveda la
collaborazione di un giovane con funzione di tutor.
Il Dirigente scolastico si impegna a individuare i
giovani che possano assumere tale funzione. Allo
scopo il Dirigente, anche nel quadro di accordi più
ampi, può attivare un rapporto di collaborazione con
le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e
affini; nell’ambito di tali accordi l’esperienza di
tutor può essere riconosciuta come "tirocinio" o
"credito formativo" da parte dell’Università stessa.
Al tutor, che deve essere iscritto al Registro di
Volontariato Individuale, può essere riconosciuto un
rimborso spese o una borsa di studio.
C. L’AZIENDA SANITARIA
LOCALE :
- Mette a
disposizione le proprie competenze professionali,
durante gli incontri di lavoro previsti, per la
individuazione dei percorsi di orientamento, idonei
alla realizzazione della Programmazione Educativa
Individualizzata.
D. L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE :
- finanzia,
nell'ambito del nuovo obbligo scolastico e
formativo, con il contributo del Fondo Sociale
Europeo, percorsi di accoglienza, orientamento ed
integrazione per alunni in situazione di handicap
progettati con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti
di Formazione accreditati;
- provvede affinché
i corsi del sistema della Formazione Professionale
prevedano l'integrazione dei giovani in situazione
di handicap.
PARTE 6 - PERCORSI DI ALTERNANZA TRA
LA SCUOLA E IL LAVORO
A. L'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA PROVINCIALE, in accordo con la Provincia:
- attiva
collaborazioni con Enti territoriali che supportano
le esperienze di alternanza tra la scuola e il
lavoro.
B. LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
II Dirigente Scolastico
:
- assicura che le
esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro
siano inserite in modo organico e coerente sia nel
Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione
scolastica, sia nella Programmazione Educativa
Individualizzata predisposta dai consigli di classe
per lo studente in situazione di handicap;
- assicura che il
consiglio di classe indichi un suo componente come
"responsabile didattico- organizzativo" al fine di
seguire lo svolgimento dell'esperienza.
C. L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE :
- collabora con i
consigli di classe nella progettazione,
realizzazione e verifica di adeguati percorsi di
alternanza all'interno della Programmazione
Educativa Individualizzata
D L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE :
- collabora con
l'Amministrazione Scolastica Provinciale, le
Istituzioni Scolastiche, i Centri accreditati del
Sistema della Formazione Professionale Regionale,
gli Enti titolari dei servizi sociali al fine di
sostenere le esperienze di alternanza tra la scuola
e il lavoro degli studenti in situazione di
handicap. Questa esperienza verrà considerata ai
fini della compilazione delle schede professionali
previste dalla legge 68/99 per l'avvio al lavoro.
PARTE 7 - CENTRI RISORSE PER
L’INTEGRAZIONE
- L’Amministrazione
Scolastica Provinciale, d’intesa con le Istituzioni
scolastiche presso cui hanno sede e gli Enti Locali
del territorio, sostiene con azioni di consulenza,
di collaborazione, di coordinamento, di promozione
di scambi, nonché di attribuzione di fondi, il
funzionamento dei Centri risorse per l’integrazione9
, così dislocati :
- Centro Risorse per l’Autismo e la
Comunicazione Facilitata, presso il V° Circolo –
Piacenza
;
- Centro Risorse per la Dislessia e
i Disturbi dell’Apprendimento, presso l’Istituto
Comprensivo di Rottofreno – San Nicolò
;
- Centro Risorse per le Tecnologie
Didattiche, Informatiche e Multimediali, presso
l’Istituto Comprensivo di Cadeo – Roveleto
,
9
- Centro risorse per l’integrazione
degli alunni disabili nella Scuola Secondaria
Superiore presso l’ISISS " Romagnosi-Casali" di
Piacenza, sede associata di Via Piatti 3
; 10
- Compete ad ogni
Centro definire un piano annuale di attività sulla
base anche dei fondi disponibili e inviarlo entro il
mese di novembre al GLIP, unitamente ad una
sintetica valutazione del piano attuato nell’anno
precedente.
- Allo scopo di
facilitare il coordinamento delle attività dei
centri e lo scambio delle iniziative o esperienze
poste in essere, il GLIP promuove almeno un incontro
annuale dei coordinatori dei Centri medesimi.
PARTE 8 - MONITORAGGIO E VIGILANZA
1 COMPOSIZIONE
DEL GLIP
Il GLIP
è costituito, oltre che dalle componenti previste dalla
Legge 104/92, dai rappresentanti :
- dei Dirigenti
Scolastici
- dei Centri Risorse
- dei tre Comuni
capofila di distretto.
2 MONITORAGGIO
Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Gruppo di
Lavoro Interistituzionale provinciale attiva operazioni
di conoscenza, accertamento e monitoraggio continuo dei
processi di integrazione scolastica. A tal fine
individua ogni anno almeno una istituzione scolastica
per grado di istruzione quale ambito di valutazione
qualitativa dei processi di integrazione.
Tali
operazioni di monitoraggio potranno essere adeguatamente
finanziate e si concluderanno con una relazione finale
sulla materia osservata, redatta dal gruppo di
monitoraggio e consegnata al GLIP per le opportune
considerazioni.
3 RAPPORTO ANNUALE
Il GLIP
rende pubblico un rapporto annuale sullo stato di
attuazione ed osservanza del presente Accordo da parte
di tutti gli Enti interessati con riferimento all'ambito
provinciale.
4 ORGANO DI VIGILANZA
La vigilanza sull'
esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi si realizza in osservanza del
D.Lgv. 18 agosto 2000 n. 267 c. 7 art. 34.
5 DIFFUSIONE
L'Amministrazione scolastica provinciale, i Dirigenti
scolastici, i Dirigenti dei Servizi ASL, i Sindaci dei
Comuni firmatari, il Presidente della Provincia,
attivano iniziative per la più puntuale conoscenza,
presso il personale dipendente delle rispettive
Amministrazioni e presso le famiglie, tramite anche le
associazioni dei genitori, dei contenuti del presente
Accordo.
NORMA TRANSITORIA
Si
da atto che sino alla revisione delle certificazioni e/o
diagnosi funzionali, relativamente alla specificazione
delle prestazioni assistenziali richieste, viene
mantenuto l’attuale supporto di assistenti comunali
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